Giurisdizione del tribunale penale internazionale sugli imputati
Gli imputati hanno commesso i crimini descritti in precedenza consapevolmente e deliberatamente, e in piena coscienza di tutte le circostanze ambientali delle loro azioni.
I crimini qui riportati sono stati commessi contro tutto il genere umano. Il TPI dell'Aia è il tribunale regolato dal diritto internazionale preposto a queste urgenti questioni.
Inoltre, il TPI è stato istituito dopo la Seconda Guerra Mondiale e il Tribunale di Norimberga con l'obiettivo di prevenire un'altra tragedia, o addirittura una guerra mondiale.
- Incriminabilità di coloro che ricoprono cariche pubbliche
Gli imputati possono essere processati e condannati dal Tribunale Penale Internazionale.
Lo Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficiale di Capo di Stato o di Governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante eletto o di agente di uno Stato, non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale ai sensi dello Statuto del TPI e non costituisce in quanto tale motivo di riduzione della pena (Articolo 27, Paragrafo 1 dello Statuto).
Le immunità o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto internazionale non vietano alla Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona (Articolo 27, Paragrafo 2 dello Statuto).
- Esclusione di responsabilità penale
Nessuno degli imputati può invocare alcuno dei motivi specificati all'Articolo 31 dello Statuto per l'esclusione della responsabilità penale.
Gli imputati hanno agito in piena consapevolezza dell'illegittimità delle loro azioni. Pertanto, qualsiasi rivendicazione contraria sarà invalidata e annullata.
Ugualmente invalidati e annullati saranno tutti gli sforzi da parte degli imputati di giustificare retroattivamente i loro crimini formando "coalizioni" di opinioni con altre nazioni.
- Capacità di infliggere condanne a membri del Governo degli Stati Uniti d'America e a cittadini degli Stati Uniti d'America
Gli imputati che possiedono la cittadinanza degli Stati Uniti d'America non possono richiedere l'immunità dal procedimento giudiziario di fronte al Tribunale Penale Internazionale, nonostante gli Stati Uniti d'America, in opposizione ad altri 90 paesi del mondo (ovvero quasi metà dei membri delle Nazioni Unite) non facciano parte degli stati firmatari dello Statuto di Roma.
Gli imputati hanno cercato per lungo tempo di creare piani per evadere il potere del Tribunale Penale Internazionale di emettere condanne. Questo, tuttavia, non li dispensa dalla giurisdizione del Tribunale Penale Internazionale, poiché la mera esecuzione dei crimini implicati negli atti sottoposti a giudizio di fronte a tale Corte è passibile di condanna ai sensi dello Statuto.
Non influisce l'appartenenza a uno specifico Stato membro, poiché la Corte è competente per le persone fisiche e non per gli Stati e stabilisce la responsabilità e l'incriminabilità individuale (Articolo 25, Paragrafi 1 e 2 dello Statuto).
Gli Statuti del TPI rendono inutilizzabili i tentativi da parte dell'Amministrazione degli Stati Uniti d'America di obbligare nazioni più piccole a "patti di immunità" bilaterali.
Inoltre, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha stabilito che il Governo degli Stati Uniti, quindi la maggior parte degli imputati, non avrebbe potuto e non avrebbe dovuto decidere da solo la giurisdizione del TPI nei propri confronti.
Questa decisione è stata presa per ottime ragioni: si può solo immaginare cosa sarebbe successo se i principali imputati dei Processi di Norimberga avessero avuto la facoltà di scegliere se presentarsi o meno davanti al Tribunale di Norimberga.
Per questi motivi gli imputati, anche se cittadini degli Stati Uniti, sono tuttora soggetti alla facoltà del Tribunale Penale Internazionale di comminare condanne.
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