Roma, 26 settembre 2000
Gentile Presidente,
in riferimento alla Sua lettera dello scorso 4 luglio, relativa alle reazioni ed agli effetti collaterali dell'aspartame segnalati all'FDA, il competente Dipartimento degli Alimenti di questo Ministero ha precisato quanto segue.
L'aspartame è un edulcorante autorizzato in Italia alle condizioni previste dalla direttiva 94/35/CE, recepita in Italia con il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n¡ 209.
L'additivo in questione è stato valutato favorevolmente sia dal JEFCA (Comitato misto FAO/OMS di esperti per la valutazione degli additivi alimentari) che dal Comitato scientifico per l'alimentazione umana dell'Unione europea (1984). I suddetti Organismi hanno fissato per l'aspartame una dose giornaliera accettabile pari a 40 mg/Kg di peso corporeo, sottolineando che il consumatore deve essere informato della presenza, nell'aspartame, di fenilanina. In relazione a ciò la normativa italiana prevede che i prodotti alimentari contenenti aspartame debbano riportare in etichetta la dizione "contiene una fonte di fenilanina". Detta informazione è diretta ai consumatori affetti da "fenilchetonuria".
La normativa comunitaria come anche quella italiana (punto 4 dei decreto 27 febbraio 1996, n¡ 209) prevede, fra l'altro, che gli additivi alimentari debbano essere riesaminati, qualora necessario, alla luce di nuove informazioni scientifiche. Al riguardo, si informa che l'aspartame è stato riesaminato in più occasioni dal sopra citato Comitato scientifico per l'alimentazione umana, da ultimo nel 1997, il quale ha confermato le precedenti valutazioni scientifiche del 1984.
Anche l'Istituto Superiore di Sanità ha esaminato l'aspartame in più occasioni, da ultimo nell'ottobre dello scorso anno, precisando che non sussistono elementi per richiedere un riesame dell'additivo in questione da parte del Comitato scientifico per l'alimentazione umana dell'Unione europea.
Nella speranza di aver fornito utili chiarimenti, colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti.
Giuseppe Guerrera