Documento FNOMCeO su MNC;
denunciando all'autorità competente chiunque, non medico, eserciti le suddette medicine e pratiche non convenzionali;
Delibera e 'linee guida' FNOMCeO
su Medicine e pratiche non Convenzionali
Deliberazione
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, riunito a Terni il 18 maggio 2002.
Vista la decisione del Comitato Centrale del 3 maggio 2002 in materia di medicine e pratiche non convenzionali che ha fatto proprie le risultanze dei lavori della Commissione per l'esame della problematiche rivenienti dalla medicina non convenzionale nominata dal Comitato Centrale in data 26 settembre 2001;
Vista la risoluzione n. 75 del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 e la risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999, sullo stato delle medicine non convenzionali, nelle quali viene constatata la crescente diffusione delle stesse e ribadita la necessità di assicurare ai cittadini il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta;
Vista la carenza di interventi chiarificatori da parte di altre Autorità competenti a normare la materia, più volte sollecitato a pronunciarsi dalla Federazione;
Vista l'entità del fenomeno che secondo le ultime stime ISTAT (1999-2000) è in rapido incremento nelle società industrializzate;
Vista la forte aspettativa di interventi di garanzia da parte della pubblica opinione;
Preso atto della mutata concezione del "bene salute" che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come stato di benessere fisico, psichico e sociale, complessivo, e non solo come assenza di malattia;
Consapevole della necessità che il medico, nell'esplicazione della propria attività professionale si ponga, oggi, di fronte ad un'immagine dell'uomo che tenga conto di tutti gli aspetti anche non riconducibili a schemi predefinibili relativi a salute e malattia;
Considerata la necessità di una più attenta valutazione dei possibili e diversi approcci diagnostici e terapeutici finalizzati a garantire ai cittadini la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica;
Valutata l'opportunità, nell'attuale contesto socio culturale, sulla base del consenso libero ed informato, di valorizzare un sistema di conoscenze, quali le medicine e le pratiche non convenzionali, che non si ponga in antitesi ai principi irrinunciabili fondanti della Medicina Ufficiale;
Ravvisata l'opportunità di integrazione delle medicine e pratiche non convenzionali di cui può beneficiare il cittadino;
Considerata la ferma intenzione della Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di rinsaldare il proprio ruolo istituzionale di primo garante della professione presso i cittadini e presso lo Stato, a tutela della collettività;
Visto l'assunto, ribadito anche da numerose pronunce giurisprudenziali, che quanto attiene alla diagnosi e alla cura delle malattie ovvero l'atto medico deve avere un'adeguata garanzia nel superiore interesse della salute e che tale garanzia è data dalle conoscenze e dalla competenza di chi esercita attività rivolta alla tutela della salute; condizioni che lo Stato controlla attraverso l'iter degli studi universitari, la laurea, l'abilitazione post lauream, nonché l'iscrizione all'albo tenuto dall'Ordine profesionale;
Ribadito il principio che il medico pur nella piena libertà di scelta terapeutica dovrà, comunque in scienza e coscienza, attenersi alle regole della prudenza e che, nel rispetto delle conoscenze scientifiche è tenuto a far sì che il cittadino, adeguatamente informato, non si sottragga a specifici trattamenti di comprovata efficacia;
DELIBERA
Di approvare il documento allegato contenente le linee guida della FNOMCeO su medicine e pratiche non convenzionali
Linee guida della FNOMCeO su Medicine e pratiche non convenzionali
"Le medicine e le pratiche non convenzionali" ritenute in Italia come rilevanti da un punto di vista sociale sia sulla base delle indicazioni della Risoluzione n. 75 del parlamento europeo del 29/5/97 e della Risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4/11/99 che sulla base della maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini oltre che degli indirizzi medici non convenzionali affermatisi in Europa, negli ultimi decenni, sono:
1. Agopuntura
2. Fitoterapia
3. Medicina Ayurvedica
4. Medicina Antroposofica
5. Medicina Omeopatica
6. Medicina Tradizionale cinese
7. Omotossicologia
8. Osteopatia
9. Chiropratica
L'esercizio delle suddette medicine e pratiche non convenzionali è da ritenersi a tutti gli effetti atto medico e pertanto si ritiene:
essere le medicine esercitabili e le pratiche gestibili, in quanto atto medico, esclusivamente da parte del medico chirurgo ed odontoiatra in pazienti suscettibili di trarne vantaggio dopo un'adeguata informazione e l'acquisizione di esplicito consenso consapevole;
essere il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici attori sanitari in grado di individuare pazienti suscettibili di un beneficiale ricorso a queste medicine e pratiche, in quanto solo il medico chirurgo e l'odontoiatra sono abilitati all'atto diagnostico, che consente la corretta discriminante fra utilità e vantaggio del ricorso consapevole a trattamenti non convenzionali;
essere, in questa impostazione, il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici in grado di evitare che le medicine e pratiche non convenzionali vengano proposte e prescritte a pazienti senza possibilità di vantaggio, sottraendoli alle disponibili terapie scientificamente accreditate sulle quali dovrà essere sempre aggiornato attraverso l'ECM;
essere il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici soggetti legittimati ad effettuare diagnosi, e a predisporre il relativo piano terapeutico e a verificare l'attuazione dello stesso sul paziente;
essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali, perseguire nei modi dovuti e con tempestività, denunciando all'autorità competente chiunque, non medico, eserciti le suddette medicine e pratiche non convenzionali;
essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali perseguire disciplinarmente quei medici chirurghi e odontoiatri che non rispettino, a norma del vigente Codice Deontologico, le regole sopra richiamate o che svolgano attività di prestanomismo a copertura di prestazioni da parte di non medici relativamente alle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate;
essere opportuna la costituzione a livello nazionale FNOMCeO di una banca dati sulla legislazione internazionale, nazionale e regionale dedicata alle medicine e pratiche non convenzionali anche su segnalazione dei singoli Ordini provinciali;
di richiedere con forza, per far corrispondere alla consistente domanda di medicine e pratiche non convenzionali, un coerente sviluppo di sistemi preposti alla tutela dell'efficacia e sicurezza, la costituzione di un'Agenzia nazionale composta da soggetti istituzionali quali: il Ministero della Salute, le Regioni, il MURST, e la FNOMCeO.
Tra i compiti principali da affidare a tale Organismo, che potrebbe articolarsi in analoghe strutture regionali, sono da prevedersi:
- l'individuazione e la regolamentazione delle attività relative alle singole medicine e pratiche non convenzionali;
- le promozione della ricerca di base e applicata, secondo le regole di buona pratica clinica, nelle aree esclusive e soprattutto in quelle integrate favorendo la conoscenza dei princìpi e dell'uso appropriato delle medicine e pratiche non convenzionali nella cultura medica, avvalendosi di finanziamenti propri e derivanti da soggeti pubblici e privati in ambito nazionale ed europeo;
- il monitoraggio e l'informazione, attraverso relazioni semestrali/annuali alle istituzioni responsabili della tutela della salute, sull'uso appropriato, efficace e sicuro delle medicine e pratiche non convenzionali;
- la regolamentazione dei percorsi formativi attraverso:
- l'individuazione dei criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici;
- la definizione dei criteri e dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di formazione;
- la sollecitazione, alle istituzioni competenti, a predisporre tutti quei provvedimenti di carattere normativo o regolamentare utili al perseguimento dei propri scopi istitutivi;
sollecitare il Parlamento ad attivarsi affinchè si pervenga ad una modifica normativa sulla pubblicità sanitaria, su proposta della FNOMCeO, con l'inserimento di norme specifiche per il settore;
sollecitare le Autorità competenti ad attivarsi al fine dell'inserimento delle voci, relative alle prestazioni professionali rese nell'esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate, all'interno della Tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche ed odontoiatriche (DPR 17/2/1992), che, peraltro, necessita di una sostanziale e globale revisione;
prevedere l'istituzione presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di un registro suddiviso in sezioni per ciascuna delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate. L'inserimento nel registro dei medici chirurghi e degli odontoiatri è subordinato alla individuazione di criteri che verranno stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della FNOMCeO, in collaborazione con le Scuole e Società Scientifiche accreditate dalla FNOMCeO stessa, nella distinzione di ruoli e funzioni.
La Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
CHIEDE
Con forza urgente e indifferibile intervento legislativo del Parlamento, al fine dell'approvazione di una normativa specifica concernente le medicine non convenzionali sulla base di quanto contenuto nel presente documento.
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a cura della redazione di OMEONET