La presente proposta parte da una volontà manifesta di ampie parti della popolazione italiana, di assicurarsi il diritto all'autodeterminazione in materia di prevenzione e cura, in materia di Salute.
Il monopolio medico sancito per legge - vedi divieto dell'esercizio della professione medica senza la prescritta autorizzazione - è di fatti superato per due ragioni:
Alcune delle discipline - un elenco delle quali sarebbe in ogni caso limitativo - hanno ottenuto un riconoscimento in qualcuno dei stati membri. Alcune hanno elaborato delle proposte di legge per il loro riconoscimento in Italia ed esiste perfino una proposta a firma dei deputati Galletti, Procacci ed altri, intitolata "disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali", la quale nomina sette indirizzi distinti di terapia e probabilmente nega l'esistenza di altrettanti.
Pare però che il problema non è più quello del "riconoscimento" di una o dell'altra corrente di pensiero e pratica medica alternativa o complementare. Siamo già passati oltre quel punto dove, con il riconoscimento e l'inglobare, come propongono Galletti e Procacci, di alcune delle meglio articolata correnti ne "la medicina" - quella ufficiale - si potrebbe rimettere il tappo alla situazione e continuare come se niente fosse.
Bisognerà avere il coraggio di voltare pagina.
Anche la Germania, finora considerata quasi un modello per quanto riguarda la medicina "alternativa", sente il peso di una regolamentazione non più al passo con i tempi.
La legge degli "Heilpraktiker", i praticanti delle cure non-mediche autorizzati dallo stato, risale al 1939.
Quella legge istituì una eccezione al divieto dell'esercizio della professione medica per i non medici, istituendo un permesso delle autorità. Il permesso non è facile da ottenere e necessita di uno studio approfondito, generalmente di due anni, per soddisfare le autorità che il futuro Heilpraktiker non sia fonte di pericolo per la salute dei suoi pazienti.
Si badi che quello studio non è sulle tecniche terapeutiche da applicare bensì solamente su concetti di base della medicina e sui limiti ai quali è sottoposto l'operato del terapeuta.
Le autorità sanitarie tedesche mancano di personale qualificato a sufficienza. Non riescono ad assicurare lo smaltimento delle domande di esami senza che siano necessari tempi di attesa anche lunghi.
D'altra parte si è accorti che esistono delle forme di cura che ben poco hanno a che fare con la medicina in senso tradizionale, come per esempio le cure spirituali, la pranoterapia ecc., che non richiederebbero una preparazione da Heilpraktiker. Per quelle forme di cura infatti, lo studio imposto dalla legge non solo non apporta nessun elemento utile al fine della formazione del terapeuta, ma impone uno spreco di tempo non giustificabile sotto l'aspetto della tutela della salute del paziente.
Così la Federazione per le Cure Spirituali (DGH - Dachverband Geistiges Heilen e.V., Schönbrunn) ha fatto la proposta di esentare le cure spirituali dall'obbligo del permesso statale.
Una innovazione significativa e forse degna di studio approfondito per la sua applicabilità in Italia invece, viene dall'Olanda con una legge approvata il 9 novembre 1993, la "legge per la riforma delle professioni della salute".
Ritengo utile riportare la legge olandese qui in modo più dettagliato, perché con essa viene introdotto un nuovo concetto e viene infatti percorsa una strada che al contempo assicura la qualità delle prestazioni sanitarie, tutela la salute e l'incolumità del cittadino malato e permette la più ampia scelta in materia di metodologie di cura.
La nuova legge olandese è una legge quadro da essere completata con decreti specifici e sostituisce tutte e dodici le norme legislative preesistenti sulle professioni sanitarie.
La nuova norma fa un passo significativo nell'abbandonare il vecchio divieto dell'esercizio della professione medica senza autorizzazione, aprendo così il campo delle cure e della salute a tutti, specialmente a tutte le professionalità che sono cresciute nel campo della medicina alternativa. All'utente viene data la possibilità di scegliere liberamente, a quale terapeuta rivolgersi.
Per prevenire, dall'altro canto, rischi inaccettabili per la salute derivanti da incompetenza professionale, certe procedure vengono escluse in modo specifico, cioè vengono riservate a determinate figure professionali. Inoltre viene introdotto il divieto di agire in modo da arrecare danni alla salute di una persona.
Qui segue una breve rassegna delle singole disposizioni della nuova legge olandese:
1) Qualità:
La legge crea le precondizioni per lo sviluppo e il monitoraggio di standard di qualità nella sanità individuale. Se necessario, si potrà intervenire con decreti per dare altre regole a certi aspetti qualitativi come l'aggiornamento professionale, ecc.
2) Protezione dei titoli:
La scomparsa del divieto dell'esercizio della professione medica senza autorizzazione significa la fine del sistema delle professioni protette. L'esercizio delle funzioni mediche non è più ristretto a certi professionisti medici. La nuova legge introduce un sistema di protezione dei titoli di un numero limitato di professioni. La protezione dei titoli può avvenire per legge o per decreto ministeriale. La differenza principale è che l'albo delle professioni solo nel primo caso viene istituito e mantenuto dal governo. La legge stessa individua otto professioni a titolo protetto che hanno dei regolamenti per quanto riguarda i corsi di studio e le competenze professionali. Le funzioni ristrette (vedi sotto) ricadono in una o nell'altra di queste otto professioni. Si tratta delle seguenti professioni:
- medico;
- dentista;
- chimico farmaceutico;
- psicologo clinico;
- psicoterapeuta;
- fisioterapeuta;
- ostetrica;
- infermiera;
3) Registrazione:
Sono stati istituiti registri ufficiali per quelle otto professioni. Può esercitare solamente chi è iscritto nel relativo registro. La registrazione non è automatica. Necessita di domanda e del pagamento di una tassa. E' previsto anche un limite temporale dell'iscrizione con la necessità di ripresentare la domanda e una conseguente valutazione della competenza professionale. Il registro è aperto al pubblico, cioè può essere ispezionato sia dalla persona stessa che dal pubblico in generale.
La registrazione delle altre professioni è volontaria ed è previsto che sia applicata soprattutto a professioni paramediche, come per esempio logopedista, igienista dentale e dietologa. I decreti applicabili a quel tipo di professione detteranno regole di studio e daranno una definizione dell'area di competenza. La legislazione proteggerà l'uso del relativo titolo. Il governo non istituirà però un registro, che potrà invece essere istituito dalle società professionali.
4) Specializzazioni:
Nel corso degli anni si sono sviluppate delle specializzazioni che non avevano finora delle regole individuali. La nuova legge permette di dare dei regolamenti a queste specializzazioni, proteggendone il titolo ed assicurando la competenza degli operatori.
5) Le procedure riservate:
Il principio di base della nuova legislazione è che l'esercizio della medicina è aperto a tutti. Ma la legge fa certe eccezioni a questa regola. Alcune procedure possono essere messe in atto solo da professionisti autorizzati per legge. Queste sono le procedure che comportano un alto grado di rischio per il paziente se utilizzate da persone non esperte. E' un fatto penale l'utilizzo di queste procedure senza la dovuta autorizzazione. Si tratta di:
- procedure chirurgiche;
- procedure ostetriche;
- utilizzo di cateteri ed endoscopie;
- punture ed iniezioni;
- anestesia generale;
- procedure che richiedono l'impiego di sostanze radioattive e delle radiazioni ionizzanti;
- cardioversione;
- defibrillazione;
- terapia elettroconvulsiva;
- litotripsia;
- inseminazione artificiale.
Le procedure riservate possono essere utilizzate da due gruppi di persone: quelle che hanno l'autorizzazione diretta e quelle che possono utilizzare una procedura su ordine di un professionista autorizzato. Autorizzazione diretta è data dalla legge ai medici, ai dentisti ed alle ostetriche, specificando per ogni professione quali sono le procedure ammesse. Sono state stabilite anche delle regole sotto le quali un professionista non autorizzato può utilizzare delle procedure ristrette, su ordine sempre di un professionista autorizzato.
6) Codice Disciplinare:
Le professioni regolamentate per legge avranno un loro codice disciplinare; le leggi civili e penali non contengono strumenti adatti a questo scopo. La revisione dei vecchi codici disciplinari è diretta verso una maggiore apertura al pubblico delle procedure. Le misure disciplinari sono gradate e vanno dal semplice avvertimento alla radiazione del nominativo dal registro. Le persone radiate per ragioni disciplinari non possono essere riammesse.
Chiaramente, ho potuto descrivere questa nuova legislazione solamente a grandi linee. La pubblicazione informativa del Ministero della Sanità olandese, sulla quale mi sono basato per questi cenni, è comunque disponibile a chi ne fa richiesta, anche via fax.
Certamente, non ho la possibilità di proporre una seria riforma delle leggi sanitarie italiane sul modello olandese. Questo sarebbe un lavoro per una commissione da istituire. Credo però che sia indispensabile adottare un nuovo approccio su questo complesso problema anche qui in Italia. Occorre essere coraggiosi nel ribaltare vecchie logiche e vedere la situazione in un'ottica nuova.
Per questa ragione riproporrò la bozza di proposta elaborata nel mese di marzo di quest'anno, con modifiche per tenere conto dei molti commenti che ho ricevuto dalle varie associazioni, scuole e da individui, così come della recente legislazione olandese, che credo abbia colto l'importanza dei cambiamenti in atto ed abbia dato una risposta moderna, al passo con i tempi, al problema della libertà di scelta.
A scanso di equivoci ripeto ancora una volta che sarebbe preferibile impostare il lavoro in Italia in modo simile a quello della legislazione olandese, cioè con una revisione delle leggi sanitarie esistenti.
Qui allora la bozza revisionata:
Bozza Settembre 1998
Proposta di Legge
Libertà di scelta terapeutica
Articolo 1
La Repubblica italiana riconosce il principio della libertà delle scelte terapeutiche adottate dal singolo cittadino.
Articolo 2
Il medico è libero di adottare, nell'interesse della salute dei suoi pazienti, le terapie a suo giudizio più efficaci.
Articolo 3
Chiunque è libero di esercitare l'attività terapeutica, con l'eccezione delle procedure riservate ai medici elencate nel seguente articolo.
Articolo 4
E' riservata al medico l'autonoma attuazione delle seguenti procedure:
a) le procedure chirurgiche;
b) le procedure ostetriche;
c) l'utilizzo di cateteri e l'endoscopia;
d) punture ed iniezioni, con l'eccezione dell'agopuntura, che può essere esercitata dagli agopuntori non medici.
e) l'anestesia generale;
f) le procedure che richiedono l'impiego di sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti;
g) la cardioversione;
h) la defibrillazione;
i) la terapia elettroconvulsiva;
k) la litotripsia;
l) l'inseminazione artificiale.
Le procedure di cui alla lettera b) possono essere attuate autonomamente anche dalle ostetriche.
Il medico può, sotto la sua responsabilità, delegare del personale non medico, ad eseguire delle procedure riservate per le quali la persona è qualificata.
Articolo 5
Gli indirizzi diagnostici e/o terapeutici non convenzionali, possono istituire liberamente le loro società professionali, con lo scopo di dare regole uniformi ai loro programmi di insegnamento, eventuali diplomi di abilitazione e codice deontologico.
Articolo 6
Al solo scopo della protezione del titolo professionale, le società o associazioni rappresentative dei singoli indirizzi diagnostici e/o terapeutici non convenzionali possono fare richiesta del riconoscimento ministeriale.
Articolo 7
Il Ministro della Sanità accerterà la presenza dei seguenti requisiti minimi organizzativi a garanzia della stabilità nel tempo dell'organizzazione di cui all'art. 6.
a) l'esistenza di un codice deontologico della professione;
b) l'esistenza di un programma strutturato di insegnamento della materia;
c) l'esistenza di almeno una scuola e/o un istituto di formazione sul territorio nazionale;
d) la presenza di un elenco dei terapeuti operanti in Italia riconosciuti dalla società professionale.
Alla comunicazione della società professionale che espone la presenza dei requisiti di cui sopra, il Ministro risponderà entro 90 giorni con comunicazione affermativa, con una richiesta di integrazione dei dati o con un diniego, che deve recare motivazione specifica.
La assenza di risposta entro 90 giorni dalla data della comunicazione, cos come il diniego ministeriale possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Nel caso di risposta positiva del Ministro o di decisione affermativa della magistratura amministrativa, il titolo professionale per il qualeè stato chiesto la protezione, verrà iscritto in un elenco da aggiornare all'occorrenza, e che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministro della sanità.
Articolo 8
E' fatto divieto di utilizzare un titolo protetto a chiunque non abbia ottenuto l'autorizzazione della società professionale.
Articolo 9
Il Ministro della Sanità crea le premesse per assicurare la disponibilità sul mercato nazionale dei medicinali e dei presidi necessari per l'esercizio delle terapie non convenzionali. I medicinali necessari alle terapie non convenzionali vengono registrati con procedura semplificata da stabilire con decreto ministeriale. Al fine della definizione della procedura da adottare per la registrazione ed al fine di non ostacolare la disponibilità dei medicinali, il Ministro della Sanità formerà una commissione per ciascun indirizzo terapeutico che ha necessità di medicinali specifici. Detta commissione sarà composta da un pari numero di esperti dello specifico indirizzo terapeutico e di esperti nel controllo e la registrazione dei medicinali e dovrà proporre una procedura che soddisfi sia l'esigenza della disponibilità che l'esigenza della qualità ed innocuità di detti medicinali. La procedura non dovrà valutare in nessun caso la efficacia dei medicinali da registrare.
Articolo 10
I medicinali cos registrati dovranno essere inclusi nella farmacopea in una sezione apposita per ciascun indirizzo di terapia.
Articolo 11
Chiunque, non avendo conseguito il relativo diploma, utilizzi il titolo professionale di uno degli indirizzi di diagnosi e/o terapia non convenzionale protetti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a sei milioni.