Discipline delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non mediciArticolo 1
(Finalità e oggetto della legge)
La Repubblica Italiana riconosce l'esistenza di attivit à professionali nell'ambito della prevenzione, del mantenimento della salute e dello stato di benessere delle persone denominate naturopata, osteopata, chiropratico, operatore shiatsu, riflessologo.
Nell'interesse supremo dei pazienti lo Stato garantisce un'adeguata qualificazione professionale degli operatori sanitari propri degli indirizzi terapeutici non convenzionali, ovvero delle terapie non vigilate ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione controllandone l'attivit à e reprimendo l'esercizio per fini illeciti delle seguenti professioni.
Articolo 2
(Definizione delle professioni)
1. Il Naturopata esercita un'attivit à paramedica nel campo dell'informazione sulla salute, delle prevenzione igienico-sanitaria, nonch nell'ambito del sostegno a terapie mediche.
Il Naturopata, prima di impostare una terapia, deve avvalersi di una diagnosi medica scritta.
Il titolo di Naturopata è rilasciato da Istituti scolastici pubblici o privati al termine di un corso articolato su tre anni, con frequenza giornaliera, esami annuali e un esame finale. Possono iscriversi ai corsi di naturopatia coloro che hanno conseguito in diploma di scuola media secondaria.
Il Naturopata pu ò operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private.
2. L'Osteopata esercita una attivit à sanitaria nel campo dell'informazione, della prevenzione e cura svolgendo un ruolo completamente alle terapie mediche.
L'Osteopata pu ò avvalersi di terapie manipolative.
Il titolo di Osteopata è rilasciato da Istituti scolastici pubblici o privati al termine di un corso articolato su cinque anni con frequenza giornaliera, esami annuali e un esame finale, o su sei anni a tempo parziale con un numero di ore equiparate alle scuole europee. Possono iscriversi ai corsi di Osteopata coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media secondaria.
L'Osteopata pu ò operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private.
3. Il Chiropratico interviene con la manipolazione degli arti o dei muscoli per riportare a una corretta postura il paziente affinchè avvenga una corretta trasmissione nervosa. Il titolo di Chiropratico è rilasciato da istituti scolastici pubblici o privati al termine di un corso articolato su tre anni con frequenza giornaliera, esami annuali e un esame finale. Possono iscriversi ai corsi di Chiropratico coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media secondaria.
Il Chiropratico pu ò operare all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private.
4. L'operatore shiatsu si avvale di terapie manipolative.
Il titolo di operatore Schiatsu è rilasciato da Istituti scolastici pubblici o privati al termine di un corso articolato su tre anni con frequenza giornaliera, esami annuali e un esame finale. L'operatore Shiatsu pu ò operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private.
5. Il massaggio riflessologico, detto anche massaggio zonale, una tecnica che trova applicazione ottimale sui piedi e sulle palme delle mani, dove hanno sede punti di corrispondenza con tutte le altre parti del corpo. La pressione su questi punti va a stimolare gli organi corporei e i processi fisiologici a esso collegati, consentendo all'organismo nel suo complesso di reagire e di ristabilire lo stato ottimale di salute. Il titolo di operatore di massaggio riflessologico viene rilasciato da Istituti scolastici pubblici o privati al termine di un corso articolato su tre anni con frequenza giornaliera, esami annuali e uno finale. L'operatore di massaggio riflessologico pu ò operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Articolo 3
(Registri degli operatori della salute non medici)
1. Presso l'ordine dei medici sono istituiti i registri degli operatori non medici.
2. I registri degli operatori non medici sono cinque: uno per i naturopati, uno per gli osteopati, uno per i chiropratici, uno per gli operatori shiatsu e uno per i riflessologi.
3. Ai registri degli operatori della salute possono iscriversi coloro che sono in possesso del diploma rilasciato da Istituti Universitari o scuole private riconosciute dal Ministero dell'Universit à e della ricerca scientifica e tecnologica.
Articolo 4
(Commissione permanente)
1. Il Ministro della sanit à, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso il Ministero della sanit à, una Commissione permanente sulle suddette professioni.
2. La Commissione di cui al comma 1. è composta da sette membri scelti dal Ministero della sanit à secondo i seguenti criteri:
a) cinque membri scelti in qualit à di esperti riconosciuti per ogni disciplina;b) un rappresentante del Ministro della sanit à con funzione di Presidente;
c) un rappresentante del Ministro dell'universit à e ricerca scientifica e tecnologica.
3. La commissione di cui al comma 1. è nominata con decreto del Ministro della sanit à e dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina: il segretario della commissione è un funzionario del Ministero della sanit à.
4. Le eventuali spese per il funzionamento della commissione di cui al comma 1. sono a carico del Ministero della sanit à che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.
5. La commissione presenta al Ministro della sanit à un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Articolo 5
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) verifica il programma di studio degli istituti scolastici pubblici e privati delle Universit à pubbliche e private abilitati a rilasciare il diploma di operatore non medico per le professioni indicate all'articolo 2;b) riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea;
c) promuove la corretta divulgazione delle tematiche legate alle suddette professioni.
Articolo 6
(Formazione in naturopatia, osteopatia, chiropratica, shiatsu e riflessologia)
1. Il Ministro dell'universit à e della ricerca scientifica e tecnologica, promuove l'istituzione dei corsi di formazione.
2. Gli istituti di formazione, singolarmente o in associazione, che ne facciano richiesta e che possano attestare, documentando l'attivit à svolta, la conformit à ai principi del comma 3 del presente articolo possono chiedere il riconoscimento al presidente della Repubblica, secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162. La Commissione permanente di cui all'articolo 4 pu ò chiedere la revoca del riconoscimento in caso di riscontrata mancata conformit à alle disposizioni di cui al comma 3.
3. I corsi di formazione devono comprendere un iter di formazione e un esame di qualificazione:
a) la durata minima dell'iter di formazione specifico è di tre anni, per un totale complessivo di almeno duecentosessanta ore, delle quali almeno trenta ore di pratica;b) l'iter di formazione nella sua unitaria costituzione, pu ò essere articolato in pi ù corsi anche autonomi di diverso livello per il conseguimento di titoli finali adeguati al rispettivo livello, fermo restando che il titolo di esperto in una o pi ù professioni è rilasciato solo al termine dell'iter completo di formazione;
c) le universit à, statali e private, e le scuole riconosciute devono garantire lo svolgimento dell'iter di formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento, con un numero minimo di almeno dieci docenti.
Articolo 7
(Compiti delle regioni e delle provincie di Trento e Bolzano)
1. Le regioni e le provincie di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono affinchè le aziende sanitarie locali, istituiscano servizi ambulatoriali e ospedalieri per la cura con le terapie non convenzionali. A tale fine sono consultate le analoghe istituzioni presenti negli altri Stati membri dell'Unione Europea.
Articolo 8
(Norme transitorie)
1. Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 3 è effettuata su semplice richiesta degli interessati previa presentazione del proprio curriculum professionale di studi, corsi e pubblicazioni. Gli Ordini devono istituire una commissione composta da esperti delle varie professioni indicate all'articolo 2. Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum il professionista deve superare l'esame finale previsto nei corsi riconosciuti dal Ministero della Sanit à.